PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 42:

              1) al comma 1, le parole: «politico-amministrativo» sono sostituite dalle seguenti: «sugli atti della giunta e su quelli del sindaco e del presidente della provincia»;

              2) al comma 2, alinea, le parole: «limitatamente ai» sono sostituite dalle seguenti: «in ordine ai»;

              3) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Lo statuto disciplina i casi e le modalità in cui le deliberazioni della giunta, del sindaco e del presidente della provincia possono essere sottoposte al consiglio per la verifica della loro coerenza con gli atti di indirizzo adottati dal medesimo consiglio»;

              4) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

      «4-bis. Il consiglio, nel caso di immotivata inerzia o ritardo della giunta o del sindaco o del presidente della provincia ad assumere gli atti ed i provvedimenti rientranti nelle loro funzioni, assegna un congruo termine all'organo inadempiente; decorso inutilmente tale termine, il consiglio può avocare a sé l'esercizio di dette funzioni»;

          b) all'articolo 51:

              1) i commi 2 e 3 sono abrogati;

              2) alla rubrica, le parole: «Limitazione dei mandati» sono soppresse;

 

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          c) l'articolo 64 è sostituito dal seguente:

      «Art. 64. - (Incompatibilità tra consigliere comunale e provinciale e assessore nella rispettiva giunta). - 1. La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale e provinciale.
      2. Nel caso in cui un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta, egli resta sospeso dalla carica di consigliere per tutta la durata del suo incarico. Nella prima seduta successiva all'accettazione della nomina, il consiglio procede alla sua temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al primo dei non eletti. Tale supplenza ha termine con la cessazione della carica di assessore.
      3. Non possono fare parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini fino al terzo grado, rispettivamente, del sindaco e del presidente della provincia. Gli stessi soggetti non possono essere nominati rappresentanti del comune o della provincia».

Art. 2.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.